Fatti

Il caso riguarda un uomo, T., condannato a versare una pensione alimentare per i suoi due figli. Il 9 gennaio 1991, l'autorità tutelare di Orvin ha presentato denuncia contro T. per violazione di un'obbligazione di mantenimento commessa a partire da aprile 1989. La corte cantonale ha deciso di non dar seguito alla denuncia per il periodo da aprile 1989 a ottobre 1990 e ha prosciolto T. dall'accusa di violazione di un'obbligazione di mantenimento per il periodo da novembre 1990 ad agosto 1991.

Il Procuratore generale del cantone di Berna ha presentato un ricorso in nullità contro questa sentenza, invocando una violazione degli art. 71 e 217 CP nonché una disconoscenza della nozione di reato continuato.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato la questione del termine di presentazione della denuncia in caso di violazione di un'obbligazione di mantenimento. Ha giudicato che il termine di presentazione della denuncia inizia a decorrere solo a partire dall'ultima omissione colpevole, quando l'autore omette colpevolmente, per un certo tempo e senza interruzione, di fornire gli alimenti o i sussidi dovuti.

La corte ha anche esaminato la nozione di reato continuato e ha giudicato che doveva essere abbandonata. Ha stimato che il termine di presentazione della denuncia non può essere interrotto né sospeso e che la natura dei termini di presentazione della denuncia e di prescrizione dell'azione penale è diversa.

Il Tribunale federale ha concluso che l'autorità cantonale aveva…