Fatti
Il ricorrente P. voleva pubblicizzare una pubblicità per la protezione degli animali su un autobus dei trasporti pubblici della città di Lucerna. Tuttavia, i trasporti pubblici rifiutarono, poiché la pubblicità poteva essere percepita come provocatoria e offensiva. Il ricorrente presentò ricorso al Consiglio comunale di Lucerna, che respinse il ricorso. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Lucerna respinse anche il ricorso.
Le parti coinvolte sono: P. (ricorrente), la Città di Lucerna, i trasporti pubblici della Città di Lucerna e la Società di pubblicità generale di Lucerna. La decisione del Tribunale amministrativo del Cantone di Lucerna è stata esaminata dal Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se il rifiuto della pubblicità da parte dei trasporti pubblici costituisce una censura inammissibile. Ha concluso che i trasporti pubblici erano autorizzati a rifiutare la pubblicità, poiché poteva essere percepita come provocatoria e offensiva.
Il Tribunale ha sottolineato che la libertà di espressione (art. 10 CEDU) protegge gli individui da una censura inammissibile da parte dello Stato, ma non garantisce un diritto generale alla diffusione della propria opinione attraverso mezzi di comunicazione arbitrari. Ha distinto tra l'uso del suolo pubblico e l'utilizzo di veicoli di un'impresa pubblica come supporto pubblicitario.
Il Tribunale ha stabilito che i trasporti pubblici non…