Fatti
Il signor F., nato nel 1948, ha subito due incidenti nel 1980 e nel 1989 che hanno causato problemi di salute persistenti. L'Istituto svizzero per l'assicurazione contro gli infortuni (SUVA) ha riconosciuto la sua responsabilità e ha fornito le prestazioni legali. Nel 1992, tuttavia, la SUVA ha annunciato la sospensione delle sue prestazioni, in quanto non vedeva alcun nesso causale rilevante tra i disturbi di salute e gli incidenti. F. ha quindi presentato un reclamo e ha richiesto ulteriori prestazioni.
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Soletta ha respinto il reclamo senza svolgere un'udienza pubblica. F. ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che il processo di assicurazione sociale deve soddisfare i requisiti dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che comprende anche il diritto a un'udienza pubblica. In linea di principio, lo svolgimento di un'udienza pubblica presuppone una richiesta in tal senso da parte della parte.
Nel caso in esame, F. aveva espressamente fatto riferimento al diritto a un'udienza pubblica ai sensi della CEDU nel suo reclamo. Pertanto, il Tribunale delle assicurazioni avrebbe dovuto esaminare se esistessero motivi che giustificassero l'astensione dall'udienza pubblica richiesta. Il…