Art. 22 LAF
Particolarità concernenti il contenzioso
1 In deroga all’articolo 58 cpv. 1 LPGA , i ricorsi sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo della cassa di compensazione.
2 In deroga all’articolo 58 cpv. 2 LPGA, i ricorsi di persone all’estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell’assicurato. L’articolo 85bis capoversi 2 e 3 LAVS è applicabile per analogia.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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112 citazioni
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2Di contro esamina dal profilo ristretto dell'arbitrio la determinazione, secondo il diritto cantonale, dell'ammontare delle spese.2 citazioni
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3Art. 4 Cost., art. 65 segg2 citazioni
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4Di contro la commisurazione dell'indennità deriva dal diritto cantonale (consid. 3a)1 citazioni
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5Il diritto all'assistenza giudiziaria gratuita è dato, alle medesime condizioni in tutti i rami delle assicurazioni sociali federali, anche per la procedura cantonale di ricorso (conferma della giurisprudenza).1 citazioni
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6Consid. 4.4.2) rimangono applicabili alla procedura di ricorso di prima istanza durante il periodo transitorio dell'art. 82 cpv. 2 LPGA o fino al loro adattamento anticipato alla LPGA0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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