Art. 22 LAF

Particolarità concernenti il contenzioso

1 In deroga all’articolo 58 cpv. 1 LPGA , i ricorsi sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo della cassa di compensazione.
2 In deroga all’articolo 58 cpv. 2 LPGA, i ricorsi di persone all’estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell’assicurato. L’articolo 85bis capoversi 2 e 3 LAVS è applicabile per analogia.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 2
    Di contro esamina dal profilo ristretto dell'arbitrio la determinazione, secondo il diritto cantonale, dell'ammontare delle spese.
    · 07/09/1992 · 2 citazioni Riassunto
  2. 3
    Art. 4 Cost., art. 65 segg
    · 29/12/1988 · 2 citazioni Riassunto
  3. 4
    Di contro la commisurazione dell'indennità deriva dal diritto cantonale (consid. 3a)
    · 06/02/1984 · 1 citazioni Riassunto
  4. 5
    Il diritto all'assistenza giudiziaria gratuita è dato, alle medesime condizioni in tutti i rami delle assicurazioni sociali federali, anche per la procedura cantonale di ricorso (conferma della giurisprudenza).
    · 10/01/1977 · 1 citazioni Riassunto
  5. 6
    Consid. 4.4.2) rimangono applicabili alla procedura di ricorso di prima istanza durante il periodo transitorio dell'art. 82 cpv. 2 LPGA o fino al loro adattamento anticipato alla LPGA
    · 16/10/2006 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.