Fatti

In un procedimento di assicurazione invalidità pendente presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo, il ricorrente Pfeiffer ha ritirato il suo ricorso sulla questione sostanziale, dopo che la Cassa di compensazione del commercio all'ingrosso aveva modificato la decisione impugnata. Il Tribunale delle assicurazioni ha accordato a Pfeiffer un'indennità di parte di 700 franchi. Contrariamente all'istruzione sui rimedi giuridici, l'avvocato di Pfeiffer non ha presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, ma un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo, chiedendo che gli venisse accordata un'indennità di parte di 3'081 franchi. Il Tribunale amministrativo ha accolto questa richiesta.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha annullato la decisione del Tribunale amministrativo. Ha affermato che, secondo il diritto federale, nel campo dell'assicurazione invalidità è prevista una sola istanza cantonale di ricorso, ovvero il Tribunale delle assicurazioni. Una seconda istanza cantonale per la valutazione dell'importo dell'indennità di parte sarebbe contraria al diritto federale, in quanto contrasterebbe con il principio di una procedura semplice e rapida ai sensi dell'art. 85 cpv. 2 lett. a LAVS. Il Tribunale delle assicurazioni avrebbe quindi dovuto decidere in via esclusiva sull'indennità di parte a livello cantonale.

Poiché il ricorrente Pfeiffer…