Fatti
Il caso riguarda una controversia tra l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) e un assicurato in merito all'applicabilità delle normative cantonali sulla sospensione dei termini nei ricorsi di primo grado dopo l'entrata in vigore della Legge sul Diritto Generale delle Assicurazioni Sociali (LPGA) il 1° gennaio 2003. Il Tribunale Federale delle Assicurazioni ha dovuto decidere se durante il periodo transitorio di cinque anni ai sensi dell'art. 82 cpv. 2 LPGA si applichi la normativa cantonale sulla sospensione dei termini del Cantone di Friburgo (art. 30 VRG) o la disposizione dell'art. 38 cpv. 4 LPGA.Legge
Il Tribunale Federale delle Assicurazioni è giunto alla conclusione che durante il periodo transitorio ai sensi dell'art. 82 cpv. 2 LPGA rimane applicabile la normativa cantonale sulla sospensione dei termini del Cantone di Friburgo (art. 30 VRG) e non la disposizione dell'art. 38 cpv. 4 LPGA. Il Tribunale ha affermato che, sebbene il legislatore federale con la LPGA abbia avuto l'intenzione di armonizzare la procedura giudiziaria a livello cantonale, fino all'adeguamento delle disposizioni procedurali cantonali alla LPGA entro il periodo transitorio…