Art. 22a PA

1 I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni non decorrono:
  1. a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
  2. b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
  3. c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2 Il cpv. 1 non si applica nei procedimenti concernenti:
  1. a. l’effetto sospensivo e altre misure provvisionali;
  2. b. gli appalti pubblici.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 32 cpv. 1 OG: Inizio del termine (dopo l'entrata in vigore della LPGA) in caso di notifica della decisione su opposizione durante la sospensione dei termini
    · 26/08/2005 · 19 citazioni
  2. 2
    Art. 104 LAM: Sospensione dei termini in caso di regolamentazione cantonale negativa
    · 26/08/2005 · 17 citazioni
  3. 3
    Art. 22a PA in relazione con l'art. 96 LAVS, art. 52 LAVS e art. 81 cpv. 3 OAVS: Ferie giudiziarie
    · 27/02/1996 · 14 citazioni Riassunto
  4. 4
    Osservanza del termine, chiarimento della giurisprudenza, buona fede
    · 13/01/2006 · 13 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 22a PA: Sospensione dei termini
    · 12/04/2000 · 9 citazioni
  6. 6
    · 27/11/1998 · 8 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.