Art. 22a PA
1 I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni non decorrono:
- a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2 Il cpv. 1 non si applica nei procedimenti concernenti:
- a. l’effetto sospensivo e altre misure provvisionali;
- b. gli appalti pubblici.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 32 cpv. 1 OG: Inizio del termine (dopo l'entrata in vigore della LPGA) in caso di notifica della decisione su opposizione durante la sospensione dei termini19 citazioni
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2Art. 104 LAM: Sospensione dei termini in caso di regolamentazione cantonale negativa17 citazioni
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314 citazioni
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4Osservanza del termine, chiarimento della giurisprudenza, buona fede13 citazioni
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5Art. 22a PA: Sospensione dei termini9 citazioni
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68 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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28 citazioni
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24 citazioni
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BVGerC-2907/200822 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.