Fatti
L'Ufficio federale dell'aviazione civile ha approvato con decisione del 29 marzo 2005 un regolamento operativo provvisorio per l'aeroporto di Zurigo. La decisione è stata notificata al Consiglio di Stato del Canton Argovia il 30 marzo 2005. Quest'ultimo ha presentato ricorso il 29 aprile 2005 alla Commissione federale di ricorso per l'infrastruttura e l'ambiente. Tuttavia, il ricorso è stato consegnato alle poste solo il 4 maggio 2005. La Commissione di ricorso, con decisione del 25 agosto 2005, non è entrata nel merito del ricorso per tardiva presentazione, in quanto il termine era scaduto il 3 maggio 2005. Contro questa decisione, il Canton Argovia ha presentato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale doveva chiarire se il primo o il secondo giorno dopo la fine della sospensione del termine ai sensi dell'art. 22a LPA dovesse essere considerato come il primo giorno del termine di ricorso. Ha interpretato l'art. 20 cpv. 1 LPA nel senso che, in caso di notifica di una decisione durante la sospensione del termine, il primo giorno dopo la fine della sospensione deve essere considerato come il primo giorno del termine di ricorso. Questa interpretazione è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) e convincente, poiché l'art. 20 cpv. 1 LPA lega il decorso del termine alla comunicazione.
Al contrario, il Tribunale federale mantiene la precedente prassi per il calcolo dei termini ai sensi dell'art. 32 cpv.…