Fatti
A. - Con decisione del 29 luglio 1996, la Helsana Assicurazioni SA (di seguito: Helsana) ha chiuso l'infortunio subito da [M.] il 28 maggio 1994 al 30 giugno 1996 e ha stabilito che oltre tale data non sarebbero state erogate ulteriori prestazioni. Con un'istanza del 30 agosto 1996, [M.] ha fatto presentare un ricorso, sul quale Helsana non è entrata nel merito a causa del ritardo con decisione di ricorso del 20 gennaio 1997.
B. - Il ricorso amministrativo presentato contro questa decisione è stato respinto dal Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo con decisione del 25 novembre 1997.
C. - [M.] presenta un ricorso di diritto amministrativo chiedendo che, in annullamento della decisione di prima istanza, la controparte sia tenuta a entrare nel merito del ricorso del 30 agosto 1996.
Legge
2. a) La decisione della controparte del 29 luglio 1996 è stata notificata al ricorrente il 31 luglio 1996. Il termine di ricorso di 30 giorni ai sensi dell'art. 105 cpv. 1 LAINF è scaduto venerdì 30 agosto 1996. Se la sospensione dei termini di cui all'art. 22a LPAmm si applicasse alle decisioni di un assicuratore autorizzato ai sensi dell'art. 68 cpv. 1 LAINF, il ricorso datato 30 agosto 1996 e pervenuto (il 2 settembre 1996) alla controparte sarebbe da considerare tempestivo.
b) Tuttavia, la prima istanza ha negato l'applicabilità dell'art. 22a LPAmm ai procedimenti di ricorso di assicuratori autorizzati ai sensi dell'art. 68 cpv. 1 LAINF. Questa inapplicabilità dell'art. 22a LPAmm corrisponde alla situazione giuridica prevalente in vari rami dell'assicurazione sociale, dove vi sono enti esecutivi federali, cantonali o privati ai quali si applicano la LPAmm, il diritto procedurale amministrativo cantonale o solo i principi procedurali generali ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 Cost. e dell'art. 6 n. 1 CEDU.
3. a) Il ricorso reca la data del 30 agosto 1996 ed è stato consegnato alla posta non raccomandato lo stesso giorno secondo le indicazioni del rappresentante legale del ricorrente. Il lunedì successivo, 2 settembre 1996, il ricorso è pervenuto alla controparte, come attestato dal timbro di entrata del 2 settembre 1996. La busta del ricorso non è stata versata agli atti e non è più reperibile.
b) Ai sensi dell'art. 4 Cost., l'interessato ha il diritto di esprimersi sulla questione prima…