Fatti
Questa decisione riguarda un ricorso contro una sentenza del tribunale cantonale concernente il diritto all'indennità di parte nella procedura di opposizione in assicurazione infortuni. Il richiedente chiede che la Cassa nazionale svizzera di assicurazione in caso di infortuni (SUVA) gli rimborsi integralmente le spese di parte, incluse quelle della procedura di opposizione.Legge
Innanzitutto, il Tribunale federale esamina la questione del diritto all'indennità di parte nella procedura di opposizione. Esso conclude che l'art. 130 cpv. 2, 2a frase, dell'ordinanza sull'assicurazione infortuni (OAINF), che esclude qualsiasi diritto all'indennità di parte per la procedura di opposizione ai sensi dell'art. 105 cpv. 1 della legge sull'assicurazione infortuni (LAINF), non è contrario né alla legge né alla Costituzione.
Successivamente, il Tribunale federale esamina la determinazione dell'ammontare dell'indennità di parte nella procedura cantonale di ricorso. Secondo l'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, l'ammontare dell'indennità di parte deve essere fissato senza riguardo all'importo in contestazione, in funzione dello stato di fatto da giudicare e della difficoltà della causa. Il Tribunale federale ritiene che la riduzione dell'indennità di parte con il…