Fatti
Il signor X, nato nel 1963, era impiegato nella manutenzione stradale dell'ufficio tecnico del comune di W. ed era assicurato in modo obbligatorio presso l'Istituto Svizzero di Assicurazione Contro gli Infortuni (SUVA). Dopo un infortunio avvenuto il 5 agosto 1988, che ha portato all'amputazione di una gamba inferiore, la SUVA gli ha corrisposto a partire dall'8 agosto 1988 un'indennità giornaliera di 98 franchi.
Il 10 gennaio 1989 il signor X si è annunciato all'assicurazione invalidità per richiedere le prestazioni. La Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo gli ha accordato, come misura di reinserimento professionale, una riqualificazione della durata di un anno. Nel fissare l'indennità giornaliera dovuta dall'assicurazione invalidità durante questo reinserimento, la Cassa ha inizialmente considerato solo l'indennità giornaliera di 98 franchi finora pagata dalla SUVA.
Il 16 gennaio 1990 il comune di W. ha comunicato alla Cassa di compensazione che il salario mensile dell'assicurato, in assenza di danni alla salute, a partire dal 1° gennaio 1990 sarebbe stato di 4'111.25 franchi (incluso il 13° salario mensile), motivo per cui la SUVA avrebbe ora corrisposto un'indennità giornaliera di 109 franchi. Di conseguenza, la Cassa di compensazione ha accordato il 18 gennaio 1990 un'indennità giornaliera di 109 franchi, ma ha già revocato questa decisione il 2 febbraio 1990, mantenendo l'indennità a 98 franchi.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha dovuto decidere se l'indennità giornaliera dell'assicurazione invalidità, che decorre da una misura di reinserimento, debba corrispondere almeno all'indennità giornaliera effettivamente percepita fino a quel momento dall'assicurazione infortuni o se debba essere adeguata anche agli aumenti successivi dell'indennità giornaliera dell'assicurazione infortuni, calcolata ipoteticamente secondo l'art. 23 cpv. 7 OAI.
Il Tribunale è giunto alla conclusione che gli elementi di interpretazione diretta della norma non possono confermare l'argomentazione sostenuta dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). La formulazione "indennità giornaliera finora percepita" contenuta nell'art. 25bis LAI consente anche l'interpretazione della Commissione di ricorso, secondo la quale l'indennità…