Art. 23 LAI
Indennità di base
1 L’indennità di base ammonta all’80 per cento del reddito lavorativo conseguito dall’assicurato nell’ultimo periodo di attività lucrativa esercitata senza limitazioni dovute a ragioni di salute; tuttavia, non deve superare l’80 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera secondo l’articolo 24 cpv. 1.
1bis Nel caso dei provvedimenti di reintegrazione di cui all’articolo 8a, l’indennità di base ammonta all’80 per cento del reddito lavorativo conseguito dall’assicurato immediatamente prima dell’inizio del provvedimento; tuttavia non deve superare l’80 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera.
2 …
2bis …
3 Per il calcolo del reddito lavorativo di cui ai capoversi 1 e 1bis è determinante il reddito medio sul quale sono riscossi i contributi secondo la LAVS (reddito determinante).
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Indennità giornaliere durante i provvedimenti di integrazione11 citazioni
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29 citazioni
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33 citazioni
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42 citazioni
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5Art. 23 cpv. 1 LAI e art. 21 cpv. 3 OAI: Computo dell'indennità giornaliere2 citazioni
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6Indennità giornaliera di base dell'assicurazione per l'invalidità per indipendenti1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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17 citazioni15/03/2010 · 17 citazioni de
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Assicurazione invalidità11 citazioni
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7 citazioni04/09/2013 · 7 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.