Fatti
Questa decisione riguarda il diritto di un assicurato all'indennità giornaliera e all'indennità di esercizio durante il periodo di riabilitazione professionale. La controversia oppone il ricorrente, un ex artigiano falegname, alla cassa di compensazione degli artigiani e al tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. I fatti salienti sono i seguenti:- Il ricorrente è stato riconosciuto incapace di lavorare almeno al 50% nella sua attività abituale di falegname a causa di problemi di salute.
- Durante il periodo di attesa prima dell'inizio delle misure di riabilitazione (dall'11 maggio 1989 al 5 febbraio 1990), il ricorrente ha svolto un'attività dipendente.
- La cassa di compensazione ha rifiutato di pagargli un'indennità giornaliera di attesa, in quanto il suo reddito da lavoro dipendente durante questo periodo non era inferiore a quello che guadagnava come lavoratore autonomo.
- Il ricorrente ha inoltre chiesto il pagamento di un'indennità di esercizio, oltre all'indennità giornaliera, per coprire i costi della sua azienda durante la riabilitazione.
Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che il fatto che il ricorrente, pur essendo incapace di lavorare almeno al 50% nella sua attività abituale, abbia svolto un'attività dipendente durante il periodo di attesa al fine di ridurre il danno, non esclude in linea di principio il suo diritto all'indennità giornaliera di attesa. Le regole di calcolo dell'indennità giornaliera previste dall'art. 21 OAVS si applicano per analogia all'indennità giornaliera di attesa.
Per quanto riguarda l'indennità di esercizio, la Corte ha ritenuto che il ricorrente vi avesse diritto, nella misura in cui gestiva un'impresa in qualità di lavoratore autonomo…