Art. 8 LIPG
Assegni per l’azienda
1 Hanno diritto all’assegno per l’azienda le persone prestanti servizio che dirigono un’azienda come proprietari, affittuari o usufruttuari o che partecipano attivamente alla direzione di un’azienda in qualità di soci di una società in nome collettivo, di soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita o di membri di un’altra unione di persone senza personalità giuridica che si prefigge uno scopo lucrativo, in quanto non conseguano un reddito superiore da un’attività dipendente.
2 Le persone prestanti servizio che lavorano in un’azienda agricola in qualità di familiari possono pretendere l’assegno per l’azienda se, a causa del loro periodo di servizio di una certa durata, nell’azienda deve essere assunto un sostituto. Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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110 citazioni
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2Art. 8 cpv. 2 LIPG, art. 12a cpv. 1 OIPG, art. 3 cpv. 2 OAFam. - L'art. 12a cpv. 1 OIPG, il quale limita il diritto agli assegni per l'azienda, in relazione con l'art. 8 cpv. 2 LIPG, nel senso che il membro della famigl…2 citazioni
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3Nessun diritto agli assegni per l'azienda in caso di maternità0 citazioni
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40 citazioni
Ultime sentenze del TF
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