Fatti
Il Dott. Wili esercita la professione di avvocato ed è anche membro a tempo parziale del tribunale penale del Cantone di Lucerna, per il quale percepisce uno stipendio annuo. Nel 1973 e 1974, ha prestato rispettivamente 37 giorni e 15 giorni di servizio militare, in qualità di giudice istruttore e uditore. La cassa di compensazione ha deciso di ripartire l'indennità per perdita di guadagno tra il Dott. Wili e il Cantone di Lucerna, in proporzione ai loro rispettivi redditi da attività indipendente e dipendente. Il Dott. Wili ha contestato questa decisione, ritenendo di dover percepire l'intero importo dell'indennità.
Legge
Il TRAF conferma che, in conformità con la giurisprudenza consolidata (DTF 104 V 42), l'indennità per perdita di guadagno deve essere ripartita tra il lavoratore autonomo e il suo datore di lavoro, in proporzione ai loro rispettivi redditi, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro subisca o meno un danno materiale a causa del servizio militare. Questa regola astratta mira a garantire la praticabilità del regime delle indennità per perdita di guadagno.
Tuttavia, se il reddito derivante dall'attività indipendente ha subito un aumento sostanziale rispetto al periodo di riferimento per i contributi AVS, una correzione può essere apportata per analogia con l'art. 5 cpv. 1 OIPG. Nel caso di specie, il Dott. Wili può…