Art. 19 LIPG

Pagamento delle indennità

1 L’indennità è pagata all’avente diritto; sono eccettuati i seguenti casi:
  1. a. su richiesta dell’avente diritto, l’indennità è pagata ai congiunti;
  2. b. se l’avente diritto trascura i suoi obblighi di mantenimento, le indennità concesse per le persone aventi diritto al mantenimento sono, su domanda, pagate agli interessati stessi o ai loro rappresentanti legali; in deroga all’articolo 20 cpv. 1 LPGA , ciò vale anche se gli interessati non dipendono dall’assistenza pubblica o privata.
2 L’indennità è versata dalla cassa di compensazione alla quale deve essere presentata la domanda. Gli aventi diritto che prima dell’inizio del diritto esercitavano un’attività dipendente ricevono l’indennità dal datore di lavoro, sempreché motivi particolari non rendano necessario il pagamento ad opera della cassa di compensazione.
3 L’indennità è pagata soltanto se è fatta valere conformemente alle prescrizioni legali ed è addotta la prova che sono soddisfatte le relative condizioni.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 19/01/1978 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Cifra marginale 7009 delle direttive concernenti il regime delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano un servizio e in caso di maternità
    · 07/01/2016 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 103 lett. a in relazione con l'art. 132 OG: Contestazione circa il termine entro il quale deve essere pagata una rendita
    · 08/02/2001 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    Del diritto all'indennità per perdita di guadagno in caso d'occupazione parziale rimunerata anche durante il servizio militare (art. 19 LIPG).
    · 10/01/1973 · 0 citazioni

Ultime sentenze del TF

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