Fatti

La Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo ha richiesto alla A. AG il rimborso di indennità per perdita di guadagno pagate in eccesso per un dipendente che aveva prestato servizio civile. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha annullato la decisione di opposizione della Cassa di compensazione, a seguito di che questa ha presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che il datore di lavoro, che durante il servizio corrisponde il salario al dipendente, non agisce solo come ufficio di pagamento, ma ha propri diritti e doveri derivanti dal rapporto di prestazione. Ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LPGA, in questo caso il datore di lavoro ha diritto all'indennità per perdita di guadagno nella misura in cui ha pagato il salario.

Di conseguenza, la A. AG è tenuta, ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA in combinato disposto con…