Art. 2 OPGA
Persone tenute alla restituzione
1 Sono tenuti alla restituzione:
- a. il beneficiario della prestazione indebitamente concessa o i suoi eredi;
- b. i terzi e le autorità cui le prestazioni pecuniarie sono state versate per garantire l’impiego appropriato conformemente all’articolo 20 LPGA o alle disposizioni delle singole leggi, ad eccezione del curatore;
- c. i terzi e le autorità cui la prestazione indebitamente concessa è stata versata retroattivamente, ad eccezione del curatore.
2 Se le prestazioni indebitamente concesse a una persona minorenne non sono state versate a questa stessa persona e non vi è obbligo di restituzione conformemente al cpv. 1 lett. b o c, l’obbligo di restituzione incombe alle persone che al momento del versamento delle prestazioni detenevano l’autorità parentale.
3 Il diritto dell’assicuratore di chiedere la restituzione è stabilito proporzionalmente alle prestazioni indebitamente concesse che possono essere compensate con versamenti retroattivi di altre assicurazioni sociali, conformemente alla normativa delle singole assicurazioni sociali, nei confronti dell’assicuratore tenuto a versamenti retroattivi.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Obbligo di restituzione dei discendenti8 citazioni
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2
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3Obbligo di restituzione6 citazioni
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4Restituzione di prestazioni percepite indebitamente; parte di rendita di invalidità5 citazioni
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5Cifra marginale 7009 delle direttive concernenti il regime delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano un servizio e in caso di maternità5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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7 citazioni27/09/2017 · 7 citazioni de
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5 citazioni01/07/2013 · 5 citazioni de
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Assicurazione contro gli infortuni5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.