Fatti
Il signor A., nato nel 1962, ha ricevuto dalla Cassa di compensazione del Cantone di Berna prestazioni complementari alla rendita dell'assicurazione invalidità. In questo contesto, la Cassa di compensazione ha versato direttamente all'assicuratore malattie competente, la Visana SA, gli importi forfettari annuali per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Dopo un pagamento arretrato della rendita da parte della Previs Vorsorge, la Cassa di compensazione ha obbligato A. a rimborsare le prestazioni complementari indebitamente percepite, compensando tali richieste di rimborso con il pagamento arretrato. La Visana ha rimborsato gli importi forfettari versati a lei nel 2015 e 2016 e ha fatturato all'assicurato una corrispondente richiesta di rimborso.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la Visana debba essere qualificata come mero ufficio di incasso o di pagamento per la ricezione degli importi forfettari annuali. Di conseguenza, non le compete alcun obbligo di rimborso in qualità di terzo o autorità. La Cassa di compensazione avrebbe dovuto far valere la richiesta di rimborso nei confronti dell'assicurato o dell'istituto di previdenza che ha effettuato il pagamento…