Art. 65 LAMal

Riduzione dei premi da parte dei Cantoni

1 I Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Versano l’importo per la riduzione del premio direttamente agli assicuratori presso i quali queste persone sono assicurate. Il Consiglio federale può estendere la cerchia degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera, ma che vi soggiornano per un lungo periodo.
1bis Per i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno l’80 per cento i premi dei minorenni e di almeno il 50 per cento quelli dei giovani adulti in formazione.
1ter Ogni Cantone stabilisce la quota massima che i premi possono rappresentare rispetto al reddito disponibile degli assicurati domiciliati nel Cantone.
1quater Ogni Cantone disciplina la riduzione dei premi in modo tale che corrisponda complessivamente per anno civile a una determinata quota minima delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per gli assicurati domiciliati nel Cantone.
1quinquies La quota minima è calcolata sulla base della quota media che i premi rappresentano rispetto al reddito del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso domiciliati nel Cantone; a tal fine vale quanto segue:
  1. a. se i premi rappresentano meno dell’11 per cento del reddito, la quota minima ammonta al 3,5 per cento delle spese lorde;
  2. b. se i premi rappresentano il 18,5 per cento del reddito o più, la quota minima ammonta al 7,5 per cento delle spese lorde;
  3. c. tra i due valori limite di cui alle lettere a e b, la quota minima aumenta in modo lineare.
1sexies Il calcolo della quota minima si basa su:
  1. a. il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta;
  2. b. i premi effettivamente pagati dagli assicurati per tutte le forme di assicurazione (premi medi).
1septies Per valutare se un Cantone rispetta la quota minima si considerano tutti gli importi che spende per pagare i premi degli assicurati, ad eccezione dei crediti che ha assunto in virtù dell’articolo 64a cpv. 4 e della quota che gli spetta del sussidio della Confederazione di cui all’articolo 66.
1octies Il Consiglio federale stabilisce le modalità di calcolo delle spese lorde e della quota minima dopo aver sentito i Cantoni.
2 Lo scambio di dati fra i Cantoni e gli assicuratori avviene sulla base di uno standard uniforme. Il Consiglio federale disciplina le modalità dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori.
3 I Cantoni provvedono affinché nell’esame delle condizioni d’ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi.
4 I Cantoni informano regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi.
4bis Il Cantone comunica all’assicuratore il nome degli assicurati che hanno diritto a una riduzione dei premi e l’importo della riduzione con un anticipo sufficiente, affinché gli assicuratori possano tenere conto della riduzione al momento della fatturazione dei premi. L’assicuratore informa gli aventi diritto dell’importo effettivo della riduzione al più tardi in occasione della fatturazione successiva.
5 In caso di riduzione dei premi, gli assicuratori sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto dalle disposizioni concernenti l’assistenza amministrativa e giudiziaria di cui all’articolo 82.
6 I Cantoni forniscono alla Confederazione dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari, così da permetterle di verificare l’attuazione degli scopi di politica sociale e familiare. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Riduzione dei premi
    · 15/04/2010 · 84 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 65 LAMal: Ordinanza 12 aprile 1995 concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie
    · 23/02/1998 · 59 citazioni Riassunto
  3. 3
    Riduzione dei premi per gli stagionali e i dimoranti temporanei
    · 12/11/1996 · 50 citazioni Riassunto
  4. 4
    Controllo astratto del § 2a cpv. 1 e cpv. 2 dell'ordinanza del Canton Lucerna sulla riduzione dei premi nella versione in vigore per l'anno 2017; soglia di reddito per la riduzione dei premi
    · 22/01/2019 · 29 citazioni Riassunto
  5. 5
    Riduzione dei premi da parte dei Cantoni; considerazione delle circostanze economiche più recenti
    · 19/01/2023 · 23 citazioni Riassunto
  6. 6
    Art. 65 LAMal: Rimedi di diritto
    · 20/05/1999 · 19 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Kantonale Sozialversicherung (KVG-Prämienverbilligung)
    · 09/12/2015 · 51 citazioni de
  • Assicurazione sanitaria
    · 07/03/2008 · 14 citazioni de
  • Assicurazione sociale cantonale (riduzione dei premi)
    · 30/12/2013 · 12 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.