Fatti

Il richiedente R. ha presentato una domanda di riduzione dei premi dell'assicurazione malattia per l'anno 1996. La cassa di compensazione del Cantone di Soletta gli ha accordato una riduzione del premio di 120 franchi per l'anno 1996. Adito di ricorso, il tribunale delle assicurazioni del Cantone di Soletta ha negato il diritto del richiedente a una riduzione del premio e ha rinviato la questione alla cassa di compensazione affinché esaminasse la questione del rimborso. Il richiedente ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo una riduzione del premio di 402,05 franchi.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che le norme cantonali che disciplinano la riduzione dei premi nell'assicurazione malattia ai sensi dell'art. 65 LAMal costituiscano diritto cantonale autonomo. Di conseguenza, una decisione cantonale di ultima istanza non può, in linea di principio, essere deferita al Tribunale federale delle assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo. Solo i casi in cui la riduzione del premio si basa…