Art. 66 LAMal
Sussidio della Confederazione
1 La Confederazione accorda annualmente ai Cantoni un sussidio per la riduzione dei premi a tenore degli articoli 65 e 65a.
2 Il sussidio della Confederazione corrisponde al 7,5 per cento delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
3 Il Consiglio federale stabilisce la quota che spetta a ciascun Cantone in base alla sua popolazione residente e al n. di assicurati secondo l’articolo 65a lett. a.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 65 LAMal: Ordinanza 12 aprile 1995 concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie8 citazioni
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2Controllo astratto del § 2a cpv. 1 e cpv. 2 dell'ordinanza del Canton Lucerna sulla riduzione dei premi nella versione in vigore per l'anno 2017; soglia di reddito per la riduzione dei premi0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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2 citazioni05/04/2022 · 2 citazioni de
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SVGer trotz BGE 138 V 377 unzuständig für Beschwerde eines Altersheims gegen eine Gemeinde betreffend Übernahme ungedeckter Pflegekosten nach Pflegegesetz § 9 IV und V. (BGE 9C_582/2013)1 citazioniKV.2013.00024· 31/05/2013 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.