Fatti
F. X e suo fratello S. X erano assicurati presso la Cassa malati CPT fino al 31 dicembre 1996. Nel 1996, hanno beneficiato di riduzioni dei premi dell'assicurazione malattia a favore degli assicurati in condizioni economiche modeste. Il 3 marzo 1997, la CPT ha rimborsato a F. X un importo di 534,85 franchi, corrispondente ai premi per i mesi da luglio a settembre 1996, dedotte le partecipazioni ai costi e una differenza di premi. Tuttavia, la cassa si è resa conto che i due fratelli avevano beneficiato di una doppia riduzione dei premi per questo periodo. Il 3 febbraio 1998, ha quindi richiesto a F. X l'importo di 677,40 franchi, con interessi.
F. X ha presentato opposizione a questa decisione. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Ginevra ha respinto il suo ricorso e pronunciato la liberazione definitiva dell'opposizione fino a concorrenza di 677,40 franchi, con interessi.
F. X ha quindi interposto un ricorso di diritto amministrativo contro questa sentenza presso il Tribunale federale delle assicurazioni.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni esamina innanzitutto l'ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo. Ritiene che, nella misura in cui la decisione impugnata riguarda la restituzione della riduzione dei premi, essa è fondata sul diritto cantonale e non sul diritto federale. Di conseguenza, è ammesso solo il ricorso di diritto pubblico in questo caso.
Tuttavia, per quanto riguarda le partecipazioni ai costi e il saldo dei premi, la sentenza si basa sul diritto federale delle assicurazioni sociali. Su questi punti,…