Fatti
Parti: Ricorrente A. contro Città di Zurigo (Servizi sanitari)
Tribunali: Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo, Tribunale federale
Data: 19 gennaio 2023
Questione principale: Diritto alla riduzione delle prestazioni per l'anno 2020 tenendo conto delle condizioni di reddito del 2020
Fatti:
- Il 1° aprile 2020 sono entrate in vigore nel Cantone di Zurigo la legge di attuazione revisionata alla LAMal (LEG LAMal) e l'ordinanza sulla LEG LAMal (OLEG LAMal).
- Il ricorrente A. ha richiesto il 14 febbraio 2021 riduzioni delle prestazioni per l'anno 2020, dichiarando un reddito imponibile di molto inferiore a Fr. 5'000.-.
- I servizi sanitari hanno respinto la domanda, poiché secondo le disposizioni del diritto precedente erano determinanti solo i fattori fiscali dell'anno 2019.
- Il tribunale cantonale ha confermato il rigetto e non ha visto alcuna violazione del diritto federale nella lacuna di valutazione.
Legge
Secondo l'art. 65 cpv. 3 lett. 1 LAMal, i Cantoni devono tenere conto delle ultime condizioni di reddito e familiari nella verifica dei requisiti per la riduzione delle prestazioni. Le disposizioni cantonali, che non tengono conto delle condizioni di reddito del 2020, sono in contrasto con questo diritto federale.
Il principio della prevalenza del diritto federale secondo l'art. 49 cpv. 1 Cost. esclude una legislazione da parte dei Cantoni che violi il senso e lo spirito del diritto federale. La riduzione delle prestazioni serve alla solidarietà e mira ad alleggerire il carico economico delle prestazioni dell'assicurazione malattie per le persone in condizioni modeste.
Le disposizioni cantonali, che non tengono conto delle condizioni di reddito del 2020, sono in contrasto con il senso e lo spirito dell'art. 65 cpv. 3 lett. 1 LAMal. Una lacuna di valutazione giustificata dal diritto transitorio, che comporta che le condizioni finanziarie degli assicurati di un anno concreto non siano prese in…