Art. 21a LPC
Versamento dell’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
1 In deroga all’articolo 20 LPGA , l’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 cpv. 3 lett. d è versato direttamente all’assicuratore-malattie.
2 Se la prestazione complementare annua è inferiore all’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l’importo della prestazione complementare annua è versato all’assicuratore-malattie.
3 In deroga all’articolo 20 LPGA, l’importo della prestazione complementare annua per il soggiorno in un istituto o in un ospedale di cui all’articolo 10 cpv. 2 lett. a può essere ceduto e versato direttamente al fornitore delle prestazioni.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Obbligo di restituzione4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ergänzungsleistungen / Rückforderung Prämienpauschale3 citazioniVSBES.2016.29· 19/12/2016 · 3 citazioni de
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VG.2016.000743 citazioni01/12/2016 · 3 citazioni de
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VG.2016.000753 citazioni01/12/2016 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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