Art. 21a LPC

Versamento dell’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

1 In deroga all’articolo 20 LPGA , l’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 cpv. 3 lett. d è versato direttamente all’assicuratore-malattie.
2 Se la prestazione complementare annua è inferiore all’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l’importo della prestazione complementare annua è versato all’assicuratore-malattie.
3 In deroga all’articolo 20 LPGA, l’importo della prestazione complementare annua per il soggiorno in un istituto o in un ospedale di cui all’articolo 10 cpv. 2 lett. a può essere ceduto e versato direttamente al fornitore delle prestazioni.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Obbligo di restituzione
    · 20/07/2021 · 4 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Ergänzungsleistungen / Rückforderung Prämienpauschale
    VSBES.2016.29
    · 19/12/2016 · 3 citazioni de
  • VG.2016.00074
    01/12/2016 · 3 citazioni de
  • VG.2016.00075
    01/12/2016 · 3 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.