Fatti
La ricorrente A. è affiliata come avvocata indipendente alla Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo. Nel febbraio 2018 è diventata madre e nel giugno 2018 ha chiesto il pagamento di un'indennità di maternità nonché di un'indennità di esercizio di Fr. 67.- al giorno.
La Cassa di compensazione ha versato l'indennità di maternità nell'importo massimo di Fr. 19'208.- (Fr. 196.- x 98), dedotti i contributi AVS/AI/IPG. Con decisione del 20 luglio 2018 ha negato il diritto a indennità di esercizio e, con decisione su opposizione del 12 settembre 2018, ha confermato tale posizione.
Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso con sentenza del 23 settembre 2019.
Con ricorso in materia di diritto pubblico la ricorrente chiede l'annullamento della decisione cantonale e che l'autorità competente sia incaricata di versarle un'indennità di esercizio nell'ambito dell'indennità di maternità. In via eventuale, chiede di accertare che il mancato versamento viola l'art. 8 cpv. 3 Cost.
Oggetto della lite: se il tribunale cantonale abbia a ragione negato un diritto a indennità di esercizio in caso di maternità (libero esame della questione giuridica). Vanno esaminati in particolare il tenore e la volontà del legislatore (art. 8 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 16e cpv. 2 LIPG), una discriminazione fondata sul sesso ai sensi dell'art. 14 in combinato disposto con l'Art. 8 CEDU, nonché il controllo della costituzionalità ai sensi dell'art. 190 Cost.
Diritto
Il tenore dell'art. 8 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 16e cpv. 2 LIPG non contiene alcun diritto a indennità di esercizio in aggiunta all'indennità di maternità. Secondo i materiali chiaramente documentati, il legislatore non intendeva deliberatamente creare un tale diritto. Un'interpretazione conforme alla Costituzione che si discostasse da ciò supererebbe i limiti del consentito.
Una discriminazione fondata sul sesso ai sensi dell'art. 14 in combinato disposto con l'Art. 8 CEDU presuppone situazioni comparabili. È vero che la LIPG disciplina sia il diritto in caso di servizio (art. 1a segg. LIPG) sia quello in caso di maternità (art. 16b segg. LIPG). Tuttavia, la regolamentazione comune nella stessa legge non fonda da sola una comparabilità. I diritti si ricollegano a situazioni di vita fondamentalmente diverse, e solo la maternità rientra nell'ambito di protezione dell'Art. 8 CEDU. La Costituzione distingue inoltre tra l'adeguato risarcimento della perdita di guadagno in caso di servizio militare e di servizio sostitutivo (art. 59 cpv. 4 Cost.) e l'assicurazione maternità (art. 116 cpv. 3 Cost.). I materiali relativi all'introduzione dell'assicurazione maternità mostrano inoltre che la regolamentazione è avvenuta principalmente per ragioni finanziarie e amministrative nell'ambito della LIPG esistente, e non per uno scopo unitario.
Decisivo è che l'assicurazione maternità si ricollega alla maternità biologica (parto, periodo di recupero e allattamento) e non alla genitorialità sociale o al compito di cura. Si distingue quindi da un congedo parentale. Poiché il rischio assicurato può verificarsi solo per le donne, una discriminazione di genere è in linea di principio esclusa. Gli uomini non sono discriminati, perché per loro non sorge una situazione comparabile, e le donne beneficiarie non possono dedurre una discriminazione giuridica da un'eventuale diversa configurazione rispetto ad altre assicurazioni sociali.
In assenza di situazioni comparabili, l'art. 14 in combinato disposto con l'Art. 8 CEDU non è applicabile. La minore copertura delle madri lavoratrici…