Art. 16e LIPG
Importo e calcolo dell’indennità
1 L’indennità di maternità è versata sotto forma di indennità giornaliera.
2 L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità. All’accertamento di tale reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 cpv. 1.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Nessun diritto agli assegni per l'azienda in caso di maternità0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Mutterschaftsentschädigung als Selbständigerwerbende - massgebendes Einkommen und Rückforderung3 citazioniVSBES.2017.236· 17/08/2017 · 3 citazioni de
-
VSBES.2017.2362 citazioni09/07/2018 · 2 citazioni de
-
Mutterschaftsversicherung1 citazioniVSBES.2023.204· 21/07/2023 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.