Art. 1a LIPG
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1 Le persone che prestano servizio nell’esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un’indennità per ogni giorno di soldo. Sono eccettuati gli impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e dei Cantoni:
- a. il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato;
- b. che prestano servizio militare a titolo volontario; o c. che prestano servizio nell’amministrazione militare.
1bis In deroga al cpv. 1, i militari hanno diritto a un’indennità tra due servizi d’istruzione o parti separate di una scuola reclute soltanto se sono senza attività lucrativa. Le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente e le persone che non esercitano un’attività lucrativa non hanno diritto a un’indennità. Il Consiglio federale disciplina la procedura.
2 Le persone che prestano servizio civile hanno diritto a un’indennità per ogni giorno di servizio computabile giusta la legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo.
2bis Le persone reclutate secondo la legislazione militare svizzera hanno diritto a un’indennità per ogni giorno di reclutamento retribuito con soldo.
3 Le persone che prestano servizio di protezione civile hanno diritto a un’indennità per ogni giorno intero per il quale ricevono il soldo giusta l’articolo 39 cpv. 1 lett. a della legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). È eccettuato il personale degli organi cantonali e comunali responsabili della protezione civile impiegato nell’ambito di interventi di pubblica utilità giusta l’articolo 53 cpv. 3 LPPC.
4 Le persone che partecipano ai corsi federali e cantonali di formazione dei quadri di Gioventù e Sport giusta l’articolo 9 della legge del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e quelle che partecipano ai corsi per monitori di giovani tiratori giusta l’articolo 64 della legge militare del 3 febbraio 1995 sono equiparate alle persone di cui al cpv. 1.
4bis Il diritto a un’indennità si estingue con la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al più tardi al raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
5 Le persone di cui ai capoversi 1–4 sono denominate, nella presente legge, «persone prestanti servizio».
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Qualifica di persone che hanno concluso la loro formazione immediatamente prima dell'entrata in servizio, o che l'avrebbero conclusa durante il servizio33 citazioni
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2Base di calcolo delle indennità per perdita di guadagno; persone che rendono verosimile che avrebbero intrapreso un'attività lucrativa per un periodo più lungo se non fossero dovute entrare in servizio; parificazione co…3 citazioni
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3Calcolo dell'indennità per perdita di guadagno sulla base del salario iniziale percepito di norma per la professione in questione nella regione in cui sarebbe stata esercitata2 citazioni
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4Nessun diritto agli assegni per l'azienda in caso di maternità0 citazioni
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5Cifra marginale 7009 delle direttive concernenti il regime delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano un servizio e in caso di maternità0 citazioni
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6Diritto a un'indennità per perdita di guadagno in caso di interventi di protezione civile in favore della comunità0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Erwerbsersatz für Dienstleistende (Rückerstattung)6 citazioni
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2 citazioni09/11/2020 · 2 citazioni de
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Erwerbsersatz für Dienstleistende2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.