Fatti

Il signor K., nato nel 1982, ha concluso i suoi studi il 30 novembre 2008 ed ha prestato servizio civile dal 8 dicembre 2008 al 15 marzo 2009. La Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo lo ha indennizzato con l'importo minimo. K. ha presentato un ricorso contro tale indennità, richiedendo che essa venga fissata sulla base della retribuzione iniziale usuale del settore.

Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso. K. ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale rileva che l'art. 1 cpv. 2 lett. c dell'Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG) stabilisce una presunzione legale relativa secondo la quale le persone che hanno concluso la loro formazione immediatamente prima di entrare in servizio avrebbero intrapreso un'attività lucrativa. Tuttavia, tale presunzione può essere confutata se l'amministrazione adduce circostanze che lasciano presumere che il richiedente non avrebbe intrapreso un'attività lucrativa nemmeno senza aver prestato il servizio.

Nel caso di specie, il Tribunale cantonale ha constatato che K. si è recato all'estero dal termine del servizio fino al 29 giugno 2009. In tali circostanze, non si può presumere che egli avrebbe intrapreso…