Art. 10 LIPG

Indennità di base durante gli altri servizi

1 L’indennità giornaliera di base durante servizi diversi da quelli di cui all’articolo 9 ammonta all’80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima del servizio. È fatto salvo l’articolo 16 capoversi 1–3.
2 Se prima di iniziare il servizio l’interessato non esercitava un’attività lucrativa, l’indennità giornaliera di base ammonta all’importo minimo secondo l’articolo 16 capoversi 1–3.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Qualifica di persone che hanno concluso la loro formazione immediatamente prima dell'entrata in servizio, o che l'avrebbero conclusa durante il servizio
    · 12/10/2011 · 41 citazioni Riassunto
  2. 2
    Interpretazione della nozione "attività lucrativa per un periodo più lungo"
    · 10/06/2010 · 40 citazioni Riassunto
  3. 3
    Base di calcolo delle indennità per perdita di guadagno; persone che rendono verosimile che avrebbero intrapreso un'attività lucrativa per un periodo più lungo se non fossero dovute entrare in servizio; parificazione co…
    · 11/08/2022 · 3 citazioni Riassunto
  4. 4
    Calcolo dell'indennità per perdita di guadagno sulla base del salario iniziale percepito di norma per la professione in questione nella regione in cui sarebbe stata esercitata
    · 02/08/2022 · 2 citazioni Riassunto
  5. 5
    Del diritto all'indennità per perdita di guadagno in caso d'occupazione parziale rimunerata anche durante il servizio militare (art. 19 LIPG).
    · 10/01/1973 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Erwerbsersatz für Dienstleistende (Entschädigungsbemessung)
    · 29/11/2016 · 18 citazioni de
  • 10/06/2010 · 7 citazioni de
  • Erwerbsersatz für Dienstleistende
    · 22/10/2018 · 6 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.