Fatti
Questa decisione riguarda una controversia tra l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e Haltinner, nonché il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo. La questione principale è il calcolo dell'indennità giornaliera dell'assicurazione invalidità quando l'assicurato presenta una capacità lavorativa parziale durante la riabilitazione.
Secondo l'art. 23 cpv. 1 LAI, le indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità sono versate sotto forma di indennità per economia domestica, indennità per persone sole, assegni per figli, indennità di assistenza e indennità di esercizio. L'art. 21 cpv. 1 OAI prevede che le disposizioni dell'ordinanza sull'indennità per perdita di guadagno (EOG) si applichino per analogia al calcolo delle indennità giornaliere e alla determinazione delle indennità di assistenza.
Nell'ambito diretto dell'EOG e dell'EOV, l'indennità di esercizio non è in alcun caso ridotta. Tuttavia, quando l'assicurato invalido può svolgere un'attività lucrativa limitata durante le misure di riabilitazione e percepisce un reddito, l'indennità giornaliera, compreso il supplemento di riabilitazione, deve essere ridotta conformemente all'art. 21 cpv. 3 OAI. Poiché le indennità giornaliere comprendono anche l'indennità di esercizio, quest'ultima deve essere inclusa nella riduzione.
Legge
Il Tribunale federale ritiene che quando l'assicurato invalido può nuovamente partecipare parzialmente all'esercizio della sua attività, la sua situazione non può più essere paragonata a quella di un militare in servizio. È quindi giustificato includere integralmente…