Fatti
Il 24 giugno 1989, A., assicurato per la responsabilità civile presso la compagnia assicurativa X., ha causato con la sua autovettura un incidente autonomo a Thun, in cui il passeggero B. ha riportato gravi lesioni. Poiché A. aveva omesso di dichiarare una condanna per reati stradali al momento della sottoscrizione della polizza di responsabilità civile, la compagnia assicurativa X. si è ritirata retroattivamente dal contratto.
L'Istituto svizzero per l'assicurazione contro gli infortuni (SUVA), presso il quale B. era assicurato contro gli infortuni, ha citato in giudizio la compagnia assicurativa X. per il rimborso delle prestazioni legali erogate a B. La Corte d'appello del Cantone di Berna ha respinto la domanda e ha accolto la domanda riconvenzionale del convenuto.
Il Tribunale federale ha annullato la sentenza della Corte d'appello e ha accolto parzialmente la domanda della SUVA.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che l'esclusione delle eccezioni ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 LCStr beneficia non solo della persona direttamente danneggiata, ma anche dell'assicuratore sociale surrogato. Questa esclusione delle eccezioni deve essere intesa come un diritto accessorio connesso al credito e pertanto passa all'assicuratore sociale quando questi subentra nei diritti della persona danneggiata.
Il Tribunale federale ha motivato questo principio affermando che né i lavori preparatori della legge sui veicoli a motore e le biciclette del 1932 né quelli della legge sulla…