Fatti

Emma Louise [M.] redasse un testamento olografo il 10 gennaio 1977, in cui legava a Sylvia [R.] un legato di Fr. 80'000.--. In un momento successivo, Emma Louise [M.] cancellò questa disposizione. La cancellazione avvenne senza indicazione manoscritta di luogo e data, nonché senza firma.

Dopo la morte di Emma Louise [M.] il 19 febbraio 1987, Sylvia [R.] citò in giudizio l'erede Martin S. per far dichiarare invalida la cancellazione e ottenere l'esecuzione del legato. Il tribunale distrettuale non entrò nel merito della richiesta di accertamento e decise che il legato dovesse essere eseguito. Il tribunale superiore annullò questa decisione e respinse la domanda.

Sylvia [R.] ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha deciso che la cancellazione parziale manoscritta del testamento deve essere considerata come distruzione ai sensi dell'art. 510 CC e pertanto è valida anche senza firma, indicazione di luogo e data.

Il Tribunale federale ha affermato che il termine "documento" ai sensi dell'art. 510 CC comprende sia lo scritto che il suo supporto. Pertanto, la distruzione può avvenire anche agendo solo sullo scritto, ad esempio cancellando o cancellando. La cancellazione è da considerarsi una forma di distruzione che il legislatore non ha volutamente sottoposto a particolari requisiti di forma.

Sebbene la rinuncia ai requisiti di forma renda più difficile accertare il momento e la…