Art. 510 CC
1 Il testatore può revocare la sua disposizione distruggendone in un qualsiasi modo il documento.
2 Ove l’atto sia stato distrutto per caso fortuito o per colpa di un terzo e non sia possibile ricostituirne esattamente ed integralmente il tenore, la disposizione perde pure ogni effetto, riservata l’azione di danni.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Revoca della revoca di un testamento7 citazioni
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2DTF 73_II_1447 citazioni01/01/1947 · 7 citazioni
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3Ladistruzione di una copia dell'atto non comporta la revoca del testamento (consid. 1). 2. Affinchè l'atto possa essere considerato distrutto non è necessario che esso sia stracciato o bruciato, ma basta che venga perfo…6 citazioni
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4DTF 78_II_3483 citazioni02/10/1952 · 3 citazioni
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52 citazioni
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6Testamento olografo; l'indicazione inesatta in esso contenuta del luogo, dell'anno, del mese e del giorno in cui è stato scritto comporta la nullità del testamento (art. 505 cpv. 1, 520 CC)? Ricapitolazione della giuris…1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni31/03/2003 · 2 citazioni de
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Öffentliche letztwillige Verfügung (Wiedererwägung)1 citazioniLF220088· 14/02/2023 · 1 citazioni de
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0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.