Art. 510 CC

1 Il testatore può revocare la sua disposizione distruggendone in un qualsiasi modo il documento.
2 Ove l’atto sia stato distrutto per caso fortuito o per colpa di un terzo e non sia possibile ricostituirne esattamente ed integralmente il tenore, la disposizione perde pure ogni effetto, riservata l’azione di danni.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Revoca della revoca di un testamento
    · 09/10/1975 · 7 citazioni
  2. 2
    DTF 73_II_144
    01/01/1947 · 7 citazioni
  3. 3
    Ladistruzione di una copia dell'atto non comporta la revoca del testamento (consid. 1). 2. Affinchè l'atto possa essere considerato distrutto non è necessario che esso sia stracciato o bruciato, ma basta che venga perfo…
    · 05/12/1957 · 6 citazioni
  4. 4
    DTF 78_II_348
    02/10/1952 · 3 citazioni
  5. 5
    · 01/11/1990 · 2 citazioni Riassunto
  6. 6
    Testamento olografo; l'indicazione inesatta in esso contenuta del luogo, dell'anno, del mese e del giorno in cui è stato scritto comporta la nullità del testamento (art. 505 cpv. 1, 520 CC)? Ricapitolazione della giuris…
    · 22/03/1990 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 31/03/2003 · 2 citazioni de
  • Öffentliche letztwillige Verfügung (Wiedererwägung)
    LF220088
    · 14/02/2023 · 1 citazioni de
  • 26/03/2024 · 0 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.