Fatti
In questo caso si trattava di contributi che la società madre CSS Holding AG aveva versato alle sue società controllate Sanagate AG, CSS Kranken-Versicherung AG e Arcosana AG (di seguito: società LaMal). Questi contributi servivano a finanziare l'attuazione della cosiddetta correzione dei premi ai sensi dell'art. 106a LaMal e ad aumentare la solvibilità di singole società LaMal.
L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha visto in questi contributi una violazione dell'art. 60 cpv. 2 LaMal, secondo il quale il finanziamento dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere autosufficiente. Ha chiesto alle società LaMal di adottare misure per ripristinare la situazione conforme alla legge.
Contro le direttive emanate dall'UFSP, le società LaMal hanno presentato ricorsi al Tribunale amministrativo federale. Quest'ultimo, con decisione del 7 settembre 2015, non è entrato nel merito dei provvedimenti giuridici.
Contro questa decisione di non entrata in materia del Tribunale amministrativo federale, le società LaMal hanno presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la decisione di non entrata in materia dell'istanza precedente costituisce una decisione incidentale, impugnabile solo alle strette condizioni di cui all'art. 93 cpv. 1 LTF. Le ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare che la decisione di non entrata in materia comporta un pregiudizio irreparabile o che l'accoglimento del ricorso porterebbe immediatamente a una decisione finale, risparmiando così un'ampia…