Fatti

Contro la decisione dell'autorità di vigilanza superiore del Cantone di San Gallo del 9 aprile 1960, il creditore Grob ha presentato un ricorso al Tribunale federale. Tuttavia, sia nell'esemplare principale che nella copia, il nome del ricorrente era riportato solo in forma dattiloscritta, senza firma autografa. La Camera dei fallimenti e dei concordati del Tribunale federale ha considerato che, ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 OG, tutti gli atti giuridici destinati al Tribunale federale devono essere muniti di firma autografa. Questa prescrizione di forma non è una mera regola d'ordine, ma un requisito di validità. Un'istanza senza firma autografa non costituisce quindi una dichiarazione giuridicamente rilevante e comporta l'invalidità del ricorso. Poiché il termine per il…