Art. 14 CO
Firma
1 La firma deve essere fatta di propria mano.
2 La riproduzione meccanica della firma autografa è riconosciuta sufficiente solo laddove sia ammesso dall’uso e specialmente quando si tratti della firma di cartevalori emesse in gran n..
2bis La firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale qualificata ai sensi della legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica è equiparata alla firma autografa. Sono fatte salve le disposizioni legali o contrattuali contrarie.
3 La firma apposta da un cieco è valida solo quando sia autenticata, o sia provato che al momento della sottoscrizione egli conosceva il tenore del documento.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Opposizione per e-mail14 citazioni
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2Avviso di un aumento della pigione recante un facsimile di firma invece di quella autografa; invocazione abusiva del vizio di forma (art. 269d CO; art. 2 cpv. 2 CC)9 citazioni
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3Il ricorso al Tribunale federale fondato sull'art. 19 LEF dev'essere firmato a mano; altrimenti è irricevibile (art. 30 cp. 1 OG e 14 CO).4 citazioni
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4Ricorso elettronico3 citazioni
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5Obbligo cantonale per i rappresentanti professionali di comunicare per via elettronica con le autorità (controllo astratto delle norme)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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2 citazioni
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2 citazioni14/08/2023 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.