Fatti

Il sig. A., nato nel 1984, ha presentato ricorso contro una decisione di opposizione dell'Ufficio per l'industria, il commercio e il lavoro (DIHA) presso il Tribunale cantonale del Vallese. Il ricorso è stato trasmesso in forma elettronica con firma digitale l'ultimo giorno del termine di ricorso, il 6 maggio 2016. Il Tribunale cantonale non è entrato nel merito del ricorso, in quanto nel procedimento di assicurazione sociale del Cantone Vallese non esiste una base legale per l'ammissibilità di presentazioni elettroniche.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato la decisione del Tribunale cantonale. Ha affermato che per il traffico giuridico elettronico nell'ambito di procedimenti giudiziari e amministrativi è necessaria una specifica regolamentazione legale. Tale regolamentazione manca nell'ambito del procedimento di assicurazione sociale nel Cantone Vallese. Né la Legge sull'amministrazione della giustizia (RPflG) né il Regolamento di procedura del Tribunale cantonale delle assicurazioni (RVG) contengono una disposizione corrispondente.

Il Tribunale federale ha inoltre constatato che il legislatore federale non ha dato ai Cantoni indicazioni per la creazione di un traffico giuridico elettronico uniforme. Solo nell'ambito del diritto civile la Confederazione ha emanato regolamenti, come all'art. 130 del Codice di procedura civile svizzero (CPC). Dal rinvio all'applicazione sussidiaria del CPC nell'art. 81 della…