Art. 21a PA
1 Gli atti scritti possono essere trasmessi all’autorità per via elettronica.
2 La parte o il suo rappresentante deve munire l’atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica.
3 Per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte o il suo rappresentante ha eseguito tutti le operazioni necessarie per la trasmissione.
4 Il Consiglio federale disciplina:
- a. il formato degli atti scritti e dei relativi allegati;
- b. le modalità di trasmissione;
- c. le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Obbligo cantonale per i rappresentanti professionali di comunicare per via elettronica con le autorità (controllo astratto delle norme)3 citazioni
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2Ricorso elettronico2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Revision (sexuelle Nötigung etc.); Willkür, rechtliches Gehör6 citazioni
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3 citazioni21/09/2022 · 3 citazioni de
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Assicurazione per l'invalidità (procedura di prima istanza)2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.