Art. 21a PA

1 Gli atti scritti possono essere trasmessi all’autorità per via elettronica.
2 La parte o il suo rappresentante deve munire l’atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica.
3 Per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte o il suo rappresentante ha eseguito tutti le operazioni necessarie per la trasmissione.
4 Il Consiglio federale disciplina:
  1. a. il formato degli atti scritti e dei relativi allegati;
  2. b. le modalità di trasmissione;
  3. c. le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Obbligo cantonale per i rappresentanti professionali di comunicare per via elettronica con le autorità (controllo astratto delle norme)
    · 03/12/2024 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ricorso elettronico
    · 10/02/2017 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Revision (sexuelle Nötigung etc.); Willkür, rechtliches Gehör
    · 14/06/2023 · 6 citazioni de Riassunto
  • 21/09/2022 · 3 citazioni de
  • Assicurazione per l'invalidità (procedura di prima istanza)
    · 27/11/2025 · 2 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.