Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

La ricorrente, nata nel 1976, si è iscritta nel gennaio 2020 presso l’assicurazione invalidità (AI) del Cantone Zurigo per richiedere prestazioni. Con decisione del 25 giugno 2024, l’ufficio AI del Cantone Zurigo ha respinto la domanda di prestazioni. Contro tale decisione, la ricorrente ha presentato ricorso il 23 luglio 2024 tramite la piattaforma di recapito PrivaSphere, utilizzando la modalità di invio "Riservato". Il 23 luglio 2024 il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo ha ricevuto un invito a prelevare una e-mail riservata, ma non è riuscito ad aprire la domanda poiché la modalità di invio scelta non consentiva un recapito interoperabile con il sistema giudiziario (IncaMail). Il 30 agosto 2024 la ricorrente ha presentato nuovamente il ricorso, questa volta tramite la modalità di invio "eGov Raccomandata", che soddisfaceva i requisiti per una trasmissione elettronica valida. Il Tribunale delle assicurazioni sociali, con ordinanza del 2 ottobre 2024, non ha dato seguito al ricorso poiché presentato fuori termine. Contro tale ordinanza, la ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale federale il 28 agosto 2024.

Termini e quadro giuridico:

Il termine per ricorrere di 30 giorni (art. 60 cpv. 1 LPGA) è iniziato con la notifica della decisione il 26 giugno 2024 ed è scaduto il 27 agosto 2024. La ricorrente ha sostenuto che il termine fosse stato rispettato poiché la domanda era stata trasmessa il 23 luglio 2024 tramite una piattaforma di recapito riconosciuta. Il Tribunale delle assicurazioni sociali ha negato ciò, poiché la modalità di invio "Riservato" non aveva generato una ricevuta di consegna ai sensi dell’art. 143 cpv. 2 CPC e dell’art. 8b cpv. 1 OCE-PCPE. Solo la domanda presentata il 30 agosto 2024 tramite la modalità "eGov Raccomandata" soddisfaceva i requisiti formali ed era stata confermata con una ricevuta di consegna.

Legge

1. Competenza e condizioni di ammissibilità:

Il Tribunale federale ha esaminato d’ufficio la propria competenza e le condizioni di ammissibilità del ricorso. L’ordinanza impugnata del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo, con cui il ricorso è stato non ammesso per mancato rispetto del termine, costituisce una decisione finale ai sensi dell’art. 90 LTF. Essendo soddisfatte le ulteriori condizioni di merito, il Tribunale federale ha dato seguito al ricorso.

2. Ambito di esame e onere di censura:

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso nell’ambito delle violazioni giuridiche denunciate. Esso applica il diritto d’ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF), ma si limita alle violazioni denunciate. Per quanto concerne il diritto cantonale, può essere denunciata solo la violazione del diritto federale o internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). L’interpretazione e l’applicazione del diritto cantonale sono state esaminate unicamente alla luce dei diritti costituzionali, in particolare del divieto di arbitrio (art. 9 Cost.). La ricorrente ha denunciato una erronea ricostruzione del fatto, nonché la violazione del principio di fiducia, del diritto a un procedimento equo e del divieto di formalismo eccessivo (art. 29 Cost.).

3. Tempestività della presentazione elettronica del ricorso:

La ricorrente ha sostenuto che il ricorso fosse stato presentato tempestivamente poiché trasmesso il 23 luglio 2024 tramite la piattaforma PrivaSphere. Il Tribunale federale ha rilevato che, ai fini del rispetto del termine, per la trasmissione elettronica è necessaria una ricevuta di consegna ai sensi dell’art. 143 cpv. 2 CPC e dell’art. 8b cpv. 1 OCE-PCPE. Tale ricevuta conferma che tutti i passaggi per la trasmissione sono stati completati ed è corredata da un sigillo elettronico regolamentato. La modalità di invio "Riservato" non ha generato alcuna ricevuta di consegna o di prelievo, poiché non garantiva l’interoperabilità tra le piattaforme. Solo il ricorso presentato il 30 agosto 2024 tramite la modalità "eGov Raccomandata" ha soddisfatto i requisiti formali ed è stato confermato con una ricevuta di consegna. Poiché tale presentazione è avvenuta dopo la scadenza del termine, il termine non è stato rispettato.

4. Nessuna violazione del principio di fiducia o del divieto di formalismo eccessivo:

La ricorrente ha sostenuto che il Tribunale delle assicurazioni sociali…