Art. 130 CPC
Forma
1 Gli atti di causa devono essere trasmessi al giudice in forma cartacea o elettronica. Devono essere firmati.
2 In caso di trasmissione per via elettronica, l’atto scritto deve essere munito di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina:
- a. il formato dell’atto scritto e dei relativi allegati;
- b. le modalità di trasmissione;
- c. le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ricorso elettronico2 citazioni
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2Dibattimento; videoconferenza0 citazioni
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3DTF 39_I_5850 citazioni24/10/1913 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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6 citazioni
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Versicherungsvertrag; Fristwahrung5 citazioni
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Widerruf der Niederlassungsbewilligung/Rückstufung4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.