Art. 130 CPC

Forma

1 Gli atti di causa devono essere trasmessi al giudice in forma cartacea o elettronica. Devono essere firmati.
2 In caso di trasmissione per via elettronica, l’atto scritto deve essere munito di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina:
  1. a. il formato dell’atto scritto e dei relativi allegati;
  2. b. le modalità di trasmissione;
  3. c. le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ricorso elettronico
    · 10/02/2017 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Dibattimento; videoconferenza
    · 06/07/2020 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 39_I_585
    24/10/1913 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.