Fatti
Parti: Ricorrente [A.] contro Ricorso [B. SA] .
Fatti: [A.] era coinvolto in una procedura davanti a un ordine degli avvocati tedesco e ha richiesto senza successo la copertura assicurativa presso [B. SA] . Il 19 giugno 2023 ha ottenuto un'autorizzazione a citare, notificata il 24 giugno 2023. [A.] ha depositato un atto di citazione presso il tribunale distrettuale di Meilen il 26 ottobre 2023, che non è stato preso in considerazione dal tribunale di primo grado poiché non rispettava i termini e la prova era insufficiente. Il tribunale superiore del cantone di Zurigo ha confermato questa decisione con decisione del 6 maggio 2024.
Punto principale della controversia: La questione se la citazione sia stata presentata tempestivamente e se la prova sia sufficiente per dimostrare la presentazione tempestiva.
Legge
La decisione impugnata è una decisione finale conclusiva di un'ultima istanza cantonale e il ricorso costituzionale sussidiario è il mezzo di impugnazione ammissibile. Il Tribunale federale esamina la violazione dei diritti fondamentali solo se questa è stata sollevata e motivata nel ricorso. La ricostruzione dei fatti della precedente istanza può essere corretta solo se si basa su una violazione di diritti costituzionali.
Secondo l'art. 209 cpv. 3 CPC, l'autorizzazione a citare consente la presentazione della citazione entro tre mesi. Il ricorrente contesta la conclusione del tribunale di primo grado secondo cui non ha presentato la citazione nei termini. Il tribunale di primo grado ha rilevato che la presentazione elettronica dell'atto di citazione non soddisfaceva i requisiti dell'art. 130 cpv. 2 CPC e che la presentazione fisica non era stata sufficientemente dimostrata. Il ricorrente, in qualità di giurista, avrebbe dovuto fornire mezzi di prova per l'invio tempestivo dell'atto di citazione, cosa che non ha fatto.
Il termine per la presentazione della citazione è iniziato il 24 giugno 2023 e si è concluso il 26 ottobre 2023, tenendo conto della sospensione del termine durante le vacanze giudiziarie. Il ricorrente non ha rispettato il termine…