Art. 199 CPC
Rinuncia delle parti
1 Nelle controversie patrimoniali con un valore litigioso non inferiore a 100 000 franchi le parti possono convenire di rinunciare alla procedura di conciliazione.
2 L’attore può inoltre rinunciare unilateralmente alla procedura di conciliazione:
- a. in caso di domicilio o sede all’estero del convenuto;
- b. quando il convenuto è di ignota dimora;
- c. nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi.
3 Nelle controversie per cui gli articoli 5, 6 e 8 prevedono il giudizio in istanza cantonale unica l’attore può proporre direttamente azione al giudice.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rinuncia comune all'udienza di conciliazione11 citazioni
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2Azione di nullità e azione di accertamento dell'indegnità; procedura di conciliazione4 citazioni
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3Salvaguardia del termine di perenzione attraverso la promozione di un'istanza di conciliazione e poi di un'azione davanti al giudice, dopo rinuncia comune alla procedura di conciliazione1 citazioni
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4Principi in materia di trattative transattive innanzi al tribunale; prevenzione di un membro della delegazione del tribunale per dichiarazioni rese durante un'udienza transattiva0 citazioni
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5Procedura semplificata, natura patrimoniale di una controversia0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Contratto d'appalto5 citazioni
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Unterhaltsklage3 citazioni
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Öffentliches Personalrecht (Schlichtungsverfahren)3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.