Fatti

Parti: A. e B. (attori) contro C. (convenuta)

Tribunali: Tribunal de première instance de Genève (prima istanza), Cour de justice du canton de Genève (seconda istanza), Tribunale federale (ultima istanza)

Data della sentenza: 6 novembre 2024

Questione principale: Se gli attori, mediante la presentazione di una domanda di mediazione e successiva citazione in giudizio, dopo che le parti hanno congiuntamente rinunciato alla procedura di mediazione, abbiano rispettato il termine di prescrizione.

Fatti:

  • A. e B. hanno presentato una domanda di mediazione al Tribunal de première instance de Genève il 10 dicembre 2019 contro C.
  • Le parti hanno concordato di rinunciare alla procedura di mediazione e A. e B. hanno ritirato la loro domanda di mediazione.
  • Il 21 aprile 2021, A. e B. hanno presentato la stessa istanza al tribunale che avevano precedentemente presentato all'autorità di mediazione.
  • C. ha contestato il rispetto del termine di prescrizione e ha chiesto il rigetto della domanda.
  • Il tribunale e il tribunale cantonale hanno respinto la domanda, mentre il Tribunale federale ha accolto il ricorso di A. e B. e ha rinviato la causa alla prima istanza per ulteriore trattazione.

Legge

La questione che si pone è se i ricorrenti abbiano rispettato il termine di prescrizione (Art. 494 comma 3 CC in relazione con Art. 533 comma 1 CC) presentando inizialmente una domanda di mediazione e successivamente, dopo una rinuncia congiunta alla procedura di mediazione, una citazione in giudizio.

Secondo l'Art. 199 comma 1 CPC, le parti possono congiuntamente rinunciare alla procedura di mediazione in controversie patrimoniali con un valore litigioso di almeno 100'000 franchi. In tale caso, l'autorità di mediazione già adita non è più competente. Se la parte attrice presenta al tribunale entro il termine di un mese dal ritiro della sua domanda di mediazione la stessa istanza che aveva presentato all'autorità di mediazione, si applica l'Art. 63 CPC e il termine di prescrizione della loro domanda è rispettato grazie al mantenimento della pendenza del giudizio.

La litispendenza è creata dalla presentazione di una domanda di mediazione o di una citazione (Art. 62 comma 1 CPC), indipendentemente dal fatto che siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità. Se un termine di prescrizione privato si basa sulla data di presentazione della citazione, sull'apertura della citazione o di un altro atto di apertura del procedimento, il momento decisivo è l'inizio della litispendenza ai sensi del CPC (Art. 64 comma 2 CPC).

Secondo l'Art. 63 CPC, se l'atto di apertura del procedimento viene ritirato o dichiarato inammissibile per incompetenza e viene presentato nuovamente entro un mese dal ritiro o dalla dichiarazione di inammissibilità davanti al tribunale competente o all'autorità di mediazione…