Fatti

[A.] è una cittadina turca nata il 20 gennaio 1966. Il 26 febbraio 2021, l'Ufficio per la migrazione del Cantone di Zurigo ha revocato il suo permesso di domicilio e le ha rilasciato un permesso di soggiorno. Contro questa decisione, [A.] ha presentato un ricorso presso la Direzione della sicurezza del Cantone di Zurigo, che è stato respinto il 10 giugno 2021.

Il 14 luglio 2021, la rappresentante legale di [A.] ha presentato un reclamo elettronico senza firma elettronica presso il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo. Il 15 luglio 2021, ha integrato il reclamo con un atto di reclamo inviato per posta. Il Tribunale amministrativo non è entrato nel merito del reclamo il 28 ottobre 2021, in quanto non era stato presentato un reclamo formalmente valido entro il termine di reclamo.

Legge

Il Tribunale federale esamina se la prima istanza abbia correttamente deciso di non entrare nel merito del reclamo elettronico presentato in modo non formalmente valido. Conclude che la prima istanza non ha applicato in modo arbitrario l'art. 132 cpv. 1 CPC e non ha violato il divieto di formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.), non entrando nel merito del reclamo e non concedendo alla ricorrente un termine supplementare per sanare il vizio di forma.

La ricorrente,…