Fatti

Il 30 ottobre 2023 il Consiglio cantonale di Zurigo ha approvato con delibera unanime una revisione parziale della Legge sulla procedura amministrativa del Cantone di Zurigo (LPA/ZH), entrata in vigore il 16 gennaio 2024. La revisione ha introdotto con § 4d LPA/ZH un obbligo di contatto elettronico con le autorità, rivolto a due categorie di destinatari:

  • Autorità amministrative (§ 4d cpv. 1 lett. b LPA/ZH), che devono comunicare elettronicamente con determinate categorie di persone;
  • Rappresentanti professionali delle parti (§ 4d cpv. 2 LPA/ZH), i quali sono tenuti a porre in essere atti processuali in via elettronica. In particolare, rientrano in tale categoria:
    • Persone che rappresentano professionalmente le parti dinanzi alle autorità amministrative o ai tribunali;
    • Avvocati e avvocate abilitati alla rappresentanza delle parti ai sensi della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA);
    • Persone che agiscono in base a un’autorizzazione provvisoria ai sensi della Legge sull’avvocatura del Cantone di Zurigo.

L’obbligo comprende l’utilizzo di canali di trasmissione elettronica nonché l’apposizione di una firma elettronica qualificata sugli atti sottoscritti, ai sensi della Legge federale sulla firma elettronica (FiEle). L’attuazione è stata specificata dalla Ordinanza concernente le procedure elettroniche nel procedimento amministrativo (OPEPA/ZH), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

Le società A. AG e B., due persone giuridiche che esercitano l’attività di rappresentanti professionali delle parti, hanno presentato il 19 febbraio 2024 un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Esse hanno chiesto l’annullamento del § 4d cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LPA/ZH e hanno sostenuto che la normativa violi la libertà economica loro garantita dall’art. 27 Cost.. Inoltre, hanno richiesto la concessione dell’effetto sospensivo, respinto con provvedimento del 11 marzo 2024. Il Cantone di Zurigo ha preso posizione con nota del 8 aprile 2024, chiedendo il rigetto del ricorso. I ricorrenti hanno ribadito le proprie richieste nella replica del 22 aprile 2024.

Legge

Il Tribunale federale ha innanzitutto verificato se le disposizioni impugnate del § 4d LPA/ZH incidano nella sfera di protezione della libertà economica (art. 27 Cost.). Ha constatato che l’obbligo di utilizzare firme elettroniche qualificate e canali di trasmissione elettronica, pur toccando la libera scelta dei mezzi operativi aziendali e l’autonomia organizzativa imprenditoriale, deve essere qualificato come intervento lieve. I ricorrenti avevano sostenuto che la normativa riguardi solo aspetti amministrativi secondari della loro attività e non comporti un’interferenza grave nello svolgimento delle mansioni professionali essenziali. Il Tribunale federale ha condiviso tale valutazione e confermato che, pur essendo aperto l’ambito di protezione della libertà economica, l’intervento deve essere considerato lieve.

In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato se l’intervento sia giustificato da un interesse pubblico. Ha sottolineato che la digitalizzazione del contatto con le autorità rappresenta un rilevante interesse pubblico, segnatamente in relazione all’economia processuale e al divieto di dilazione del diritto (art. 29 cpv. 1 Cost.). Il Tribunale federale ha richiamato la Costituzione del Cantone di Zurigo (Cost./ZH), che all’art. 70 cpv. 2 Cost./ZH prevede efficienza ed economicità dell’amministrazione e al art. 18 cpv. 1 Cost./ZH un obbligo di accelerazione dei procedimenti giudiziari e amministrativi. Ha inoltre fatto riferimento a sviluppi normativi federali come la Legge federale sulle piattaforme di comunicazione elettronica nella giustizia (LPCeG), che promuove il contatto elettronico con le autorità. Il Tribunale ha sottolineato che il Cantone di Zurigo, introducendo l’obbligo, contribuisce in modo significativo alla realizzazione di tali interessi pubblici, segnatamente semplificando e accelerando i procedimenti amministrativi e giudiziari.

Nell’ambito della verifica di proporzionalità, il Tribunale federale ha esaminato la idoneità, la necessità e la ragionevolezza della normativa impugnata. Per quanto concerne l’idoneità, ha constatato che l’obbligo contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di economia processuale, anche se si applica solo a una parte dei soggetti coinvolti nei procedimenti. La necessità è stata riconosciuta…