Art. 34 PA
1 L’autorità notifica le decisioni alle parti per scritto.
1bis Previo assenso dei destinatari, le decisioni possono essere notificate per via elettronica. Sono munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina:
- a. la firma da utilizzare;
- b. il formato della decisione e dei relativi allegati;
- c. le modalità di trasmissione;
- d. il momento in cui la decisione è considerata notificata.
2 L’autorità può notificare oralmente alle parti presenti le decisioni incidentali, ma deve confermarle per scritto se una parte ne fa domanda seduta stante; in questo caso, il termine di impugnazione decorre dalla conferma scritta.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Notifica30 citazioni
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2Notificazione di una decisione a uno Svizzero domiciliato all'estero mediante deposito negli atti15 citazioni
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3Revoca dell'effetto sospensivo a un ricorso interposto contro una decisione di emissione sperimentale di grano geneticamente modificato (art. 55 cpv. 2 PA); qualità e diritti di parte nella procedura amministrativa (art…8 citazioni
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4Violazione di elementari principi procedurali nel procedimento svizzero; obbligo di motivazione ed esame preliminare della censura6 citazioni
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5Il pagamento senza riserve di una fattura fiscale non esclude una restituzione5 citazioni
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6Art. 34 segg., art. 61 cpv. 2 e 3 PA: Requisito della firma su decisioni incidentali concernenti l'assistenza giudiziaria gratuita5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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13 citazioni
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8 citazioni
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8 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.