Fatti

Il caso riguarda un cittadino svizzero con domicilio all'estero, proprietario di un immobile in Svizzera. L'ufficio cantonale delle imposte di Zurigo ha richiesto al ricorrente di indicare un domicilio svizzero per le notifiche. Poiché il ricorrente non ha ottemperato a tale richiesta, l'ufficio delle imposte ha notificato le decisioni di tassazione e di stima per l'imposta federale diretta e l'imposta cantonale e comunale del 2011 mediante deposito negli atti.

Il ricorrente ha presentato ricorso contro questa procedura presso il Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha concluso che l'ufficio cantonale delle imposte poteva legalmente obbligare il ricorrente a indicare un domicilio svizzero per le notifiche, in quanto esiste una base legale sufficiente nell'art. 118 LIFD e nel § 128 LIG/ZH.

Tuttavia, manca la necessaria base legale formale per una notifica legalmente valida delle decisioni mediante deposito negli atti. Secondo l'art. 116 cpv. 2 LIFD, una decisione può essere notificata mediante pubblicazione nel foglio ufficiale cantonale in caso di domicilio…