Art. 36 PA
L’autorità può notificare le sue decisioni mediante pubblicazione in un foglio ufficiale:
- a. alla parte d’ignota dimora e non avente un rappresentante raggiungibile;
- b. alla parte dimorante all’estero e non avente un rappresentante raggiungibile, qualora la notificazione non possa essere fatta nel luogo di dimora della stessa o qualora la parte, in violazione dell’articolo 11b cpv. 1, non abbia designato un recapito in Svizzera;
- c. in una causa con numerose parti;
- d. in una causa nella quale le parti non possano essere determinate tutte senza oneri eccessivi.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Notificazione di una decisione a uno Svizzero domiciliato all'estero mediante deposito negli atti5 citazioni
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2Condizione posta alla pubblicazione di una decisione della COMCO5 citazioni
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3Assistenza amministrativa all'Ufficio federale tedesco di sorveglianza in materia di commercio delle cartevalori2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni
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Fortsetzungsbegehren4 citazioni
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.