Art. 36 PA

L’autorità può notificare le sue decisioni mediante pubblicazione in un foglio ufficiale:
  1. a. alla parte d’ignota dimora e non avente un rappresentante raggiungibile;
  2. b. alla parte dimorante all’estero e non avente un rappresentante raggiungibile, qualora la notificazione non possa essere fatta nel luogo di dimora della stessa o qualora la parte, in violazione dell’articolo 11b cpv. 1, non abbia designato un recapito in Svizzera;
  3. c. in una causa con numerose parti;
  4. d. in una causa nella quale le parti non possano essere determinate tutte senza oneri eccessivi.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Notificazione di una decisione a uno Svizzero domiciliato all'estero mediante deposito negli atti
    · 03/06/2016 · 5 citazioni Riassunto
  2. 2
    Condizione posta alla pubblicazione di una decisione della COMCO
    · 26/05/2016 · 5 citazioni Riassunto
  3. 3
    Assistenza amministrativa all'Ufficio federale tedesco di sorveglianza in materia di commercio delle cartevalori
    · 29/10/1998 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.