Fatti

L'Ufficio Federale Tedesco di Vigilanza sulle Operazioni Mobiliari (BAWe) sta conducendo un'indagine di vigilanza per sospetto di violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate. Parallelamente, si sta indagando su un'eventuale divulgazione non autorizzata di informazioni privilegiate. Il 24 novembre 1997, il BAWe ha chiesto alla Commissione Federale delle Banche (EBK) assistenza amministrativa per ottenere informazioni su varie transazioni effettuate da banche e intermediari mobiliari in Svizzera nel periodo in questione.

Di conseguenza, l'EBK ha disposto di trasmettere al BAWe la ragione sociale e l'indirizzo della Fondazione Y. nonché il nome, l'indirizzo e la data di nascita di X. Contro questa decisione, la Fondazione Y. e X. hanno presentato ricorso al Tribunale Federale.

Legge

Il Tribunale Federale ha deciso che la prestazione di assistenza amministrativa nel caso in questione è in linea di principio ammissibile. La Fondazione Y. in quanto titolare del conto interessato è legittimata a presentare ricorso, ma non il ricorrente X. in qualità di avente diritto economico.

L'Ufficio Federale di Vigilanza è un'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 38 cpv. 2 LBVM, che nell'ambito della vigilanza sulle borse e sul commercio di valori mobiliari può prestare assistenza amministrativa non solo per informazioni relative agli istituti, ma anche direttamente relative ai clienti. Non si tratta di una mera "pesca di informazioni"…